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carcere e storie
in-dipendenze
Mai più OPG
La lettera-appello dell’ex commissario
straordinario per la chiusura degli OPG di
Franco Corleone pubblicata su L’arco in
cielo il 12 aprile 2017.
Di Franco Corleone
F
inalmente anche il manicomio crimi-
nale di Barcellona Pozzo di Gotto è
chiuso. Due anni di ritardo rispetto
alla previsione della legge 81, ma
grazie alla generosità della Rems di Barete,
che con intelligenza ha aderito all’invito di ac-
cogliere alcuni internati siciliani per far cessa-
re l’illegalità di una detenzione ingiustificata e
consentire così la chiusura dell’istituzione
totale per eccellenza, si è raggiunto un obiet-
tivo che pareva ormai un miraggio.
Gli Opg di Aversa, Montelupo, Reggio Emi-
lia, Secondigliano hanno chiuso i battenti e
quello di Castiglione delle Stiviere percorre la
difficile strada di una significativa trasforma-
zione.
Vi sono ora le condizioni per dedicarsi allo
sviluppo dei contenuti della riforma, per im-
pedire il risorgere delle logiche manicomiali
e per arricchire le opportunità di vita nelle
residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza.
Dobbiamo tutti avere chiaro che la rivolu-
zione gentile, come io definisco la chiusura
dell’Opg, manicomio e carcere insieme, è
stata costruita su una contraddizione. Una
felice contraddizione ma che con intelligen-
za, prudenza e sagacia va sciolta.
Si è rotto il muro della segregazione che po-
teva spingersi fino all’ergastolo bianco, senza
incidere sul sistema delle misure di sicurezza,
sul doppio binario del Codice Rocco, sul con-
cetto vago e incerto di pericolosità sociale.
L’indignazione e l’orrore per quei luoghi di in-
civiltà e disumanità hanno dato la spinta per
superare gli Opg e per cercare e individuare
una soluzione terapeutica e sanitaria destina-
ta agli autori di reato prosciolti per incapacità
di intendere e volere, raggiunti dalla misura
di sicurezza.
La legge 81 ha anche affermato che la mi-
sura di sicurezza non può avere una durata
superiore al massimo della pena edittale pre-
vista per il delitto commesso; è una norma
di grande valore perché obbliga a realizzare
programmi personali finalizzati al reinseri-
mento sociale.
Sono tante le questioni aperte nel funziona-
mento delle trenta Rems aperte e funzionanti:
le dimensioni, che vanno dalle due unità del
Friuli Venezia Giulia ai 120 ospiti di Castiglio-
ne delle Stiviere; le problematiche dei sog-
getti senza fissa dimora, italiani e stranieri;
le condizioni di vita delle donne non sempre
rispettose del genere; la lista d’attesa a mac-
chia di leopardo tra le diverse regioni; l’archi-
tettura delle strutture provvisorie e soprattut-
to di quelle definitive.
La priorità assoluta sta però nel chiarire la
natura delle Rems che a mio parere devono
essere strutture riservate ai prosciolti definiti-
vi (in ultima istanza) e non per misure provvi-
sorie, decise magari senza perizia. A questo
proposito andrebbe stabilito il criterio di due
perizie affidate a psichiatri sorteggiati da un
albo sulla cui base il giudice potrebbe deci-
dere con maggiore cognizione e con elementi
più sicuri.
Andrebbe anche
sciolto il nodo della vigenza
o no del Regolamento
penitenziario.
Occorre definire un testo base che valorizzi
un sistema di garanzie dei diritti, superando
i limiti attuali per colloqui, visite e telefonate
e comunque non facendo prevalere un atteg-
giamento tipico del paternalismo solidaristico
e/o autoritario che può emergere nelle strut-
ture comunitarie.
È indifferibile la riforma del Codice penale, in
molti articoli, prima di tutto abrogando il 148
(infermità psichica sopravvenuta in carcere) e
il 206 (misure di sicurezza provvisorie). Altret-
tanto indispensabile un lavoro di pulizia se-
mantica per eliminare dal codice e dall’Ordi-
namento penitenziario termini superati come
Opg, internati e sostituirli con definizioni cor-
rispondenti alla nuova realtà.
Invece di porsi su questa lunghezza d’onda,
per altro suggerita dal Tavolo 11 degli Stati
generali dell’esecuzione della pena e nelle
mie relazioni sull’attività di Commissario uni-
co per il superamento degli Opg, il Governo
e il Parlamento si sono finora affidati alla for-
tuna e allo stellone d’Italia. Peggio ancora.
Il Senato ha inserito nella legge delega sul
processo penale e sull’ordinamento peniten-
ziario una norma che cancella la riforma e fa
rivivere gli Opg.
protocolli di collaborazione fra Magistratura,
Psichiatri, Medici Legali, Psichiatri Forensi
con l’obiettivo di dirimere i dubbi su eventuali
problematiche di imputabilità o pericolosità
ma figure anche capaci di programmare dei
percorsi di cura validi e scelte strategiche
all’interno di una rete articolata (modello in-
tegrato) di servizi e competenze. Numerosi
appaiono i punti critici che possono compro-
mettere il cambiamento voluto dalla nuova
Legge ne evidenzierò alcuni. Ad esempio ci
si deve auspicare che: i Magistrati non so-
stituiscano per semplificazione l’invio in OPG
(struttura carceraria) con l’invio in REMS
(struttura sanitaria) disconoscendo le reali
possibilità terapeutico-riabilitative del reo. I
“disturbi di personalità” con comportamenti
cosiddetti antisociali, attualmente inclusi tra i
“soggetti con vizio di mente” (secondo la de-
finizione giuridica, art. 88-89 del codice pena-
le) dovrebbero venire adeguatamente trattate
nei presidi sanitari e non destinarli strutture
con ai pazienti affetti da “psicosi” che han-
no programmi terapeutico-riabilitativi diversi.
Altro aspetto critico è che i pazienti autori di
reato e affetti da disturbo di personalità di
tipo antisociale con concomitante abuso di
sostanze psicoattive senza un progetto ria-
bilitativo valido possono divenire ospiti delle
residenze psichiatriche (REMS), trasforman-
do di fatto le strutture riabilitative in un conte-
nitore indistinto di marginalità e delinquenza
(+20% nei prossimi anni). Non differenziando
adeguatamente, i pazienti con vizio totale
o parziale di mente dal punto di vista della
trattabilità, ovviamente si può realizzare un
eccesso di invii in REMS. A causa di ciò una
parte dei detenuti potrebbe rimanere in car-
cere, nelle sezioni di osservazione psichia-
trica, ma un’altra parte – maggioritaria – po-
trebbe venire destinata impropriamente dai
Magistrati, nei Servizi psichiatrici ospedalieri
per acuti (SPDC), oppure direttamente nelle
strutture residenziali, non per indicazione te-
rapeutica ma a scopo detentivo o di controllo
sociale. Altra categoria che, dal punto di vista
del trattamento ha posto non pochi dubbi e
problemi, era quella dei tossico-alcool dipen-
denti e i semi-infermi. Si riteneva da tempo
che il ricovero in OPG non rappresentasse un
trattamento idoneo, data la peculiarità delle
problematiche che concernono questa cate-
goria, rispetto agli altri individui con proble-
matiche psichiatriche. Al di là della necessità
sollevata di rivedere le cause di esclusione/
diminuzione dell’imputabilità, è assolutamen-
te necessario prevedere un trattamento riabi-
litativo adeguato come ad esempio il ricorso
alle comunità, con finalità terapeutiche o di
disintossicazione. Per i disturbi di persona-
lità non esistono linee guida circa la terapia
psico-farmacologica né dei percorsi terapeu-
tici sicuramente efficaci, per tale motivo gli
Psichiatri hanno evidenziato il rischio di ac-
cogliere senza indicazione clinica e in manie-
ra coatta nelle strutture residenziali del DSM
persone affette da Disturbo di Personalità An-
tisociale e Abuso di Sostanze. Ne deriva che
il superamento degli OPG non può, né deve,
concretizzarsi in una semplice operazione di
transistituzionalizzazione con persone che
sono semplicemente trasferite da un’istitu-
zione all’altra, ma deve concretizzarsi in un
percorso individualizzato, fondato sull’analisi
dei “fatti e dei bisogni” dei singoli pazienti,
proponendo progetti personalizzati socio-ri-
abilitativi adeguati al singolo caso. Per chi
non è più socialmente pericoloso individua-
re specifici percorsi di cura ad alta intensità
clinico-assistenziale, così da evitare che le
REMS diventino piccoli OPG. Quali pos-
sono essere le proposte di miglioramento?
Portare a termine e migliorare l’utilizzo sa-
nitario delle REMS intese come percorso di
cura, già nella fase di cognizione della pena.
Si potrebbero istituire dei Servizi di Psichia-
tria Forense presso i DSM delle ASL per inter-
facciarsi col sistema della Giustizia all’interno
delle Case Circondariali, miglioramento e dif-
ferenziazione dell’offerta di cura e riabilitazio-
ne psichiatrica prevedendo la permanenza
di coloro che necessitano di un periodo di
custodia e cura prima del percorso sanitario
nelle REMS o sul territorio, e in caso d’inos-
servanza delle regole da parte del paziente, la
possibilità del ritorno in carcere.  Una restri-
zione dei criteri di non imputabilità per gli au-
tori di reato affetti da patologia psichiatrica,
attraverso una revisione del concetto di se-
minfermità mentale previsto dall’articolo 89
del Codice Penale e la ridefinizione del con-
cetto di pericolosità sociale. Anteporre sem-
pre nell’esecuzione della misura di sicurezza,
le esigenze di cura dell’infermo di mente ri-
spetto a quelle custodiali. Potrebbe essere
utile prevedere l’organizzazione di qualche
REMS ad alta intensità terapeutico-riabilita-
tiva per persone con alto rischio di violenza.
La Società italiana di psichiatria denuncia,
infine, la carenza di assistenza psichiatrica
nelle carceri, dove peraltro confluiranno molti
di questi malati. Malati che si sommeranno a
quel 15% di detenuti (oltre 12 mila nel 2015)
che risulta affetto da “disturbi psichici”, ma-
lattie infettive o correlate alle dipendenze. Di
fatto, chiarisce la Sip, il problema si pone per
quelli con situazioni più complesse che ne-
cessitano di una tipologia di “controllo” che
le strutture territoriali attuali non possono
dare. Pertanto “occorre realizzare degli inter-
venti strutturali tali da garantire, al più presto
e laddove è necessario, la messa in sicurez-
za sia dei pazienti sia degli operatori e del-
la comunità. Mentre oggi i reparti non sono
preparati a gestire, in assenza di un lavoro di
rete rete, situazioni di pazienti che possono
reiterare un” delitto”. L’ottica della legge che
ha istituito le REMS e quella di previlegiare
quando possibile le riabilitazione e la cura ma
come è accaduto per la 180 ci vorranno tem-
pi lunghi perché si arrivi ad una valida appli-
cazione della stessa.
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