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carcere e storie
in-dipendenze
Dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario alle REMS
analisi della nuova legge e criticità
Il 31 marzo 2015 è una data per molti
aspetti storica: segna infatti la chiusu-
ra degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
(Legge n. 9 /2012 e del Decreto Legge n.
52/2014) e rappresenta quindi una conqui-
sta di civiltà per il nostro Paese.
Di Roberto Romanelli
G
li O.P.G., erano oramai ritenuti da-
gli addetti ai lavori non degni di un
“Paese minimamente civile”. Con
questa legge si è passati da un
aspetto prevalentemente custodialistico per
i pazienti, affetti da patologia psichiatrica e
autori di reato, ad un aspetto di riabilitazione
e recupero del diritto di cittadinanza e alla re-
stituzione al territorio di appartenenza. Come
conseguenza di tutto ciò sul territorio nazio-
nale verranno a costituirsi in alternativa agli
OPG delle REMS (Residenze per l’Esecuzio-
ne delle Misure di Sicurezza), che si avvar-
ranno della fattiva collaborazione dei Diparti-
menti di Salute Mentale del SSN. In Italia si è
venuto così a completare un definitivo cam-
biamento della gestione della salute mentale,
iniziato nel 1978 con le Leggi 180 e 833. Tut-
tavia il percorso di superamento degli OPG
non è stato facile, avendo mostrato punti di
vista divergenti circa la programmazione e la
concertazione, sia per quanto la magistra-
tura che della stessa psichiatria, anche per
una delega a quest’ultima di un tema ad alta
complessità sociale e giuridica, prima che
clinica. Questa legge ha palesato comun-
que dei limiti e riserve, vista la complessità
dell’argomento, comunque non si possono
sottacere gli elementi di novità e (parziale)
discontinuità col passato introducendo come
novità la gestione di questi soggetti (i c.d.
rei-folli) in un ambito completamente sanita-
rio, in carico ai Dipartimenti di Salute Men-
tale del SSN, anche se in strutture deputate
all’esecuzione della misura di sicurezza de-
tentiva (REMS). Una anomalia che può cau-
sare difficoltà nella applicazione della legge
81/2014 è che la stessa è stata promulgata
senza che fossero modificati gli istituti giuri-
dici del codice penale sulla “imputabilità” e
la “pericolosità” già fondamento dell’invio in
OPG dei soggetti infermi di mente e autori di
reato ma anche giudicati socialmente perico-
losi. Peraltro, la mancata revisione del codice
penale sull’applicazione delle misure di sicu-
rezza, che rimangono di competenza dell’Au-
torità Giudiziaria, sebbene debbano essere
eseguite dal personale sanitario, evidenziano
le difficoltà e le incongruenze di questa dop-
pia competenza, attribuendo alla psichiatria
e ai suoi operatori funzioni e responsabilità,
a nostro avviso, eccentriche rispetto al loro
mandato. Il Diritto Penale circa l’imputabili-
tà si rifà alla psichiatria forense a cui chiede
di dare risposta a quesiti come la eventuale
presunzione della libertà di arbitrio, la conse-
guente responsabilità morale del reo, la sua
colpevolezza ed imputabilità, qualora abbia
agito con coscienza e volontà; pertanto sulla
presenza o meno della capacità di intendere
o di volere, al fine di identificare una situa-
zione che, a causa di infermità, abbia abolito
o grandemente scemato la capacità prevista
nel diritto penale (ex artt. 88 e 89 c.p.). Ne-
gli anni il concetto di imputabilità è entrato in
crisi, ed ha impegnato giuristi, medici legali
e psichiatri forensi, per nuova definizione di
questa normativa penale, ponendo atten-
zione, come concause, sia sugli innegabili
cambiamenti della società ma anche sui pro-
gressi scientifici che le neuro-scienze hanno
avuto nell’ambito delle malattie mentali. Tra
gli aspetti problematici in materia, vi è proprio
quello della genericità e aleatorietà della de-
finizione di imputabilità come capacità di in-
tendere e di volere, perché il concetto di ma-
lattia mentale nella scienza psichiatrica si è
modificato, come già detto, negli anni sia per
influenza della psicoanalisi (aspetto dinami-
co) ma anche per la maggiore sensibilità ver-
so problematiche relazionali-sociali. Si con-
clude che le disposizioni di legge oggi, anche
per i suggerimenti espressi in merito in questi
anni dalla Suprema Corte, orientino l’invio
in misura di sicurezza detentiva (fino a ieri
in OPG e d’ora in avanti nelle REMS) a quei
casi in cui non siano applicabili misure alter-
native meno afflittive (per es. arresti domici-
liari). L’altro aspetto critico da valutare è quello
di “pericolosità sociale”, da molti considerato
strettamente connesso alla stessa esistenza
delle misure di sicurezza. La teoria oggi preva-
lente, vuole che non esista un nesso eziologico
diretto tra la commissione di reati e la patolo-
gia mentale. Si sostiene dai più la necessità di
prendere in considerazione una molteplicità di
fattori: sociali, economici, familiari.
La malattia in sé e per
sé non sarebbe indice né
di una maggiore, né di
una minore pericolosità
sociale, dovendosi
piuttosto guardare
alle condizioni di vita
complessive
del soggetto.
Viene stabilito inoltre che la misura di sicu-
rezza non può superare come durata quella
prevista per il reato ascritto dalla pena editta-
le e che la pericolosità sociale debba essere
valutata a prescindere dall’esistenza di un
progetto di presa in carico da parte dei ser-
vizi, questo per porre fine alla condizione per
cui l’assenza di presa in carico si traduceva
automaticamente nella reiterazione della mi-
sura di sicurezza, generando quelli che sono
stati definiti “ergastoli bianchi” per cui sog-
getti autori di reati di non particolare allarme
sociale (i c.d. reati bagatellari) sono rimasti in
OPG anche per decenni. In qualunque modo
si voglia disquisire sugli argomenti di cui so-
pra si comprende come essi siano concetti da
valutare con ponderatezza, la cui evoluzione
è estremamente difficile da leggere in sen-
so longitudinale. Pertanto la complessità di
questi aspetti necessariamente deve attivare
Immagini dell’ Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino (Fi) realizzate da Pietro Snider per Next New Media e Antigone
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