Guida Servizi Fiscali 2023

nella burocrazia fiscale www.caafcgil.com Numero verde 800 17 11 11 Guida ai servizi fiscali Piemonte e Valle d’Aosta - 2023 SUC CESS IONI COLF E BADANTI AccAS -PS 730 REDDITI DICH. INTEGR ATIVE RED IMU ISEE Ti guidi mo ASSEGNO UNICO

Chi sceglie Caaf CGIL sceglie la serenità! 2

730 al Caaf Cgil Precompilato AdE Compilazione Mod 730 Invio risultato contabile al sostituto d’imposta Cassetto fiscale con archiviazione pluriennale Competenza operatori Aggiornamento operatori (formazione continua) Numero verde gratuito 800 17 11 11 con operatori formati per fornire assistenza di base ante e post presentazione della dichiarazione Verifica dei dati presenti in precompilata prima dell’invio della dichiarazione contenente dati non congrui Verifica delle condizioni di spettanza di ulteriori benefici legati alla situazione reddituale, anche in periodi pregressi Importazione telematica delle certificazioni uniche, anche di anni pregressi, per Inps (pensionati e attivi), Inail e FSBA APP DIGITA per fissare appuntamenti comodamente ed archiviare la propria documentazione Assistenza alla compilazione Archiviazione sostitutiva e certificata della documentazione Assistenza post-invio (in caso di comunicazioni di AE) Copertura assicurativa in caso di errore da parte del CAAF Assistenza gratuita in caso di contenzioso Capillarità sul territorio delle nostre sedi per l’elaborazione delle pratiche 3

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Indice 730 Redditi Integrative IMU ISEE Successioni Colf & Badanti AccAS-PS Assegno Unico Le nostre Sedi pag. 8-15 pag. 16-17 pag. 18-21 pag. 22-25 pag. 26-29 pag. 36-37 pag. 38-39 pag. 30-31 pag. 32-33 pag. 34 pag. 35 Dichiarazioni RED 6

Chi ha scelto e continua a scegliere di affidarsi alla professionalità del Caaf CGIL può contare sulla sua garanzia di trasparenza e tutela. Cosa significa in pratica? È molto semplice: vuol dire che chi fa il 730 al Caaf può dormire sonni tranquilli anche in caso di verifica fiscale da parte dall’Agenzia delle Entrate. Come stabilito dalle norme di applicazione del Visto di conformità, saremo infatti noi a occuparci delle verifiche sulle dichiarazioni dei redditi e avremo cosìmododi analizzare ogni possibile contestazione e fornire tempestivamente la documentazione richiesta dall’Agenzia dell Entrate, operando sempre nell’interesse del contribuente per assicurare i suoi diritti. Quella del Caaf è una tutela fondamentale, perché protegge i cittadini in unmomento particolarmente delicato, quando si tratta cioè di entrare in contatto con la burocrazia fiscale, le sue regole e la complessità delle normative. Un aiuto concreto e professionale. Ad esempio, è importante ricordare che, in caso di errore, il pagamento di eventuali sanzioni rimane in capo al Caaf, mentre restano a carico del contribuente le eventuali integrazioni alle imposte e i relativi interessi. Chi riceve comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate relative a sanzioni o contestazioni si deve rivolgere subito alla propria sede Caaf CGIL di riferimento. È importante non correre a pagare ma lasciare ai nostri consulenti il tempo di esaminare la documentazione e capire se ci sono i presupposti per richiedere l’annullamento dell’atto: una situazione che può verificarsi più spesso di quanto si immagini. La serenità di chi si affida a noi è il nostro primo obiettivo! 7

730 730 Il 730 è il modello più utilizzato da pensionati e lavoratori e nel 2022 è stato scelto da oltre 21 milioni di cittadini. Più di 18milioni di contribuenti sono stati assistiti dai CAAF o dai professionisti per la compilazione e l’invio all’Agenzia delle Entrate. Il modello 730 consente di ottenere in tempi celeri i rimborsi che vengono liquidati, per i lavoratori dipendenti, direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione dell’imposta. Per ipensionati, invece, il rimborsovieneeffettuatodagli entipensionistici a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento del prospetto di liquidazione, in genere a partire dal mese di agosto. Il modello 730 è comodo anche in caso di debiti d’imposta, in quanto l’importo dovuto viene trattenuto direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro/ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione dell’imposta. IL CONTRIBUENTE CHE PRESENTA IL 730 TRAMITE IL CAAF Il 730 precompilato è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate a partire damaggio. È definito “precompilato” in quanto sono inseriti nel modello i dati conosciuti dall’Agenzia, quali ad esempio: i redditi da lavoro e/o pensione certificati dalla CU, ecc... Il contribuente può presentare autonomamente il modello 730: in questo caso è bene precisare che l’Agenzia effettuerà i controlli sui dati precompilati che risulteranno modificati o inseriti ex novo dal contribuente. Il CAAF verifica la conformità tra i dati che ha inserito nel 730 e quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente: questa attività di controllo viene definita “visto di conformità”. Per questo motivo il contribuente che si affida al CAAF per compilare o presentare il 730 è tenuto per legge a esibire tutta la documentazione, riferita all’anno d’imposta relativa a redditi e ritenute, spese detraibili e/o deducibili, acconti, eccedenze o crediti d’imposta, atti di acquisto e di stipula dei mutui ipotecari, ecc. Chi si rivolge al CAAF per la presentazione del 730 è tenuto a sottoscrivere una delega con la quale autorizza o non autorizza il CAAF alla consultazione dei dati presenti nel 730 precompilato predisposto 8

dall’Agenzia delle Entrate. Il prelievo dei dati del precompilato è molto utile in quanto, confrontando i dati in esso contenuti con quelli del 730 predisposto dal CAAF, è possibile riscontrare l’assenza di eventuali redditi o spese detraibili/deducibili dimenticati in un cassetto. Attraversoquesto controllo il CAAF tutelamaggiormente il contribuente, evitandogli maggiori imposte, sanzioni e interessi a suo totale carico qualora commettesse eventuali errori o dimenticanze nel presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi. Se nell’apporre il visto di conformità il CAAF si accorge di aver commesso errori, può rimediare presentando una dichiarazione rettificativa (con il consenso del contribuente) oppure una Comunicazione dati rettificati (senza il consenso), versando la sanzione sullamaggiore imposta dovuta, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Qualora l’Agenzia delle Entrate, nell’effettuare il controllo formale sui dati esposti nel 730, riscontrasse eventuali errori commessi dal Caaf, quest’ultimo risponderà delle sanzioni mentre il contribuente sarà tenuto a versare l’imposta dovuta ed i relativi interessi. Il CAAF provvede a: ■ controllare la documentazione e compilare il 730; ■ effettuare i calcoli delle imposte; ■ presentare la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate che provvede a inoltrare il risultato contabile al datore di lavoro o ente pensionistico indicato in dichiarazione. 9

730 CHI PUÒ PRESENTARE IL 730 Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare: ■ redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; ■ redditi dei terreni e dei fabbricati; ■ redditi di capitale; ■ redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA; ■ alcuni redditi diversi; ■ alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. Può essere presentato: ■ in forma congiunta da uno dei due coniugi o uniti civilmente; ■ per conto delle persone incapaci, compresi i minori; ■ dagli eredi per conto delle persone decedute; ■ dai lavoratori che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, coloro che percepiscono la disoccupazione); ■ dai lavoratori dipendenti a tempo determinato inferiore all’anno, se il rapporto di lavoro è in corso dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo (es. presentazione nel mese di giugno, rapporto di lavoro da luglio a settembre); ■ dai “precari” della scuola se il loro contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo. Il modello 730 può essere presentato anche da coloro che non hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio a condizione che nell’anno d’imposta abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente. Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l’indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 e nei tre mesi successivi, nonché il 730 presentato dall’erede per conto di un contribuente deceduto. In questi casi l’eventuale credito verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate che: ■ invierà un mandato di pagamento da incassare presso qualsiasi ufficio postale ■ provvederà ad accreditare il rimborso direttamente sul conto corrente, se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo personale conto corrente bancario o postale; ■ provvederà a contattare l’erede che ha presentato il 730 per verificare l’esistenza di ulteriori eredi e stabilire la modalità di accredito (ad unico erede per conto di tutti o a ciascun erede). 10

In caso di debito le imposte dovute dovranno essere versate autonomamente dal contribuente con delega F24 entro le scadenze di pagamento stabilite ciascun anno. Se il versamento del secondo o unico acconto entro il 30 novembre non deve essere effettuato o se si ritiene di dover versare un acconto inferiore rispetto a quello calcolato nel 730, il contribuente dovrà presentare al proprio sostituto d’imposta – entro il 10 ottobre – la richiesta di variazione o annullamento dello stesso. CHI NON PUÒ PRESENTARE IL 730 Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello REDDITI i contribuenti che: ■ devono dichiarare redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; ■ devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Modello 770; ■ non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente; Attenzione! Nonpossonopresentare il 730coloro chenell’annod’impostadestinano alla locazione breve (periodi non superiori a 30 giorni) più di quattro appartamenti. Ti guidiamo Noi 11

730 DOCUMENTI NECESSARI COSA OCCORRE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2023 REDDITI 2022 ■ Documento d’identità in corso di validità, delega firmata dal contribuente dichiarante per prelevare la dichiarazione precompilata, documento d’identità di eventuale soggetto delegato dal dichiarante alla presentazione della dichiarazione, Tessera Sanitaria o Codice Fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico, dati anagrafici e di residenza aggiornati (e-mail – n. cellulare – n. tel. fisso). ■ Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (modello 730 o Redditi con ricevuta di presentazione) o in assenza la CU. ■ Per gli Iscritti alla CGIL: tessera CGIL in corso di validità. ALTRI DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER PRESENTARE IL MOD. 730/2023 REDDITI PERCEPITI E IMPOSTE PAGATE ■ Modello CU 2023, redditi 2022 anche del coniuge e dei familiari a carico (per i contribuenti che nel 2022 hanno percepito l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa Integrazione Guadagni, la CU viene prelevata telematicamente dalla banca dati INPS). ■ Dati del Datore di lavoro presso il quale l’utente ha occupazione almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo (denominazione, codice fiscale, sede amministrativa, e-mail, n. telefono/fax). In mancanza, codice IBAN per eventuale rimborso da parte A.E. ■ Dichiarazione del Sostituto d’imposta per rimborsi non liquidati al contribuente, derivanti dal Mod. 730/2022 e non indicati nella CU 2023. ■ Certificazione redditi e pensioni estere percepite nel 2022. ■ Certificazione degli utili o dei proventi equiparati percepiti nel 2022. ■ Modello F24 di acconti di imposta versati autonomamente nel 2022 ed eccedenze compensate. ■ Ogni altra documentazione attestante la percezione di redditi nel 2022 (borse di studio, assegno di mantenimento dall’ex coniuge, ecc.). TERRENI/FABBRICATI ■ Visura catastale recente. ■ Atti notarili o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione. ■ Contratti di locazione Legge 431/98, codice identificativo del contratto desumibile dal modulo/ricevuta di registrazione. ■ Canoni derivanti dall’affitto/locazione di immobili; Certificazioni CU 2023 rilasciate dagli intermediari che gestiscono portali per locazioni brevi (di durata inferiore a 30 giorni). 12

SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI SOSTENUTE NEL 2022 CASA ■ Contratto di locazione relativo all’abitazione principale, per le persone che vivono in affitto (libero mercato o convenzionali) con eventuale ricevuta di pagamento dell’imposta di registro. ■ Quietanza di versamento degli interessi per mutui ipotecari (acquisto o ristrutturazione/costruzione abitazione principale), atto di acquisto, atto di mutuo. ■ Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso. ■ Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa. ■ Concessione edilizia e fatture lavori eseguiti nel caso di mutui per ristrutturazione/costruzione abitazione principale. ■ Atti notarili e fatture dell’impresa venditrice per recupero credito d’imposta riacquisto prima casa. ■ Tutta la documentazione per la detrazione del 36%-50% o 65% o 90% o 110% (interventi finalizzati al risparmio energetico, all’acquisto e posa in opera delle schermature solari e impianti di climatizzazione invernale) relativa alla ristrutturazione edilizia (fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata), relativa al risparmio energetico (invio ENEA, fatture, bonifici, asseverazioni…) relativa al “bonus verde” (fatture e bonifici) relativa al “bonus facciate” e al “superbonus”. ■ Per i lavori iniziati successivamente al 13 maggio 2011, in luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare: ■ i dati catastali identificativi dell’immobile desumibili dalle VISURE CATASTALI (anche nel caso di acquisti di box e posti auto pertinenziali); ■ gli estremi di registrazione del CONTRATTO DI LOCAZIONE o di comodato se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario) e la dichiarazione del proprietario che autorizza i lavori; ■ se l’immobile non è ancora stato censito, gli estremi della domanda di accatastamento. ■ Spese (fatture e bonifici) per l’ acquisto di mobili e di elettrodomestici classe A+ e, dal primo marzo 2021, secondo la nuova classificazione energetica, elettrodomestici con classeA, E, F (detrazione 50%) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. ■ Spese sostenute nel 2016 per l’acquisto del solo arredo per le giovani coppie (almeno un minore di 35 anni di età) che abbiano acquistato l’abitazione principale nel 2015 o 2016 ■ Tutta la documentazione del 55 %, 65%, fatture, bonifici, certificazione inviata all’ENEA e relativa ricevuta di avvenuta ricezione. ■ Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione sostenute dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. 13

730 FIGLI Spese scolastiche (scuola materna/asilo - scuola primaria - scuola secondaria di primo e secondo grado). ■ Tasse universitarie. ■ Ricevute o quietanze di versamento per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e ad altre strutture sportive destinate alla pratica sportiva dilettantistica. ■ Spese per canoni di locazione o convitti sostenute da/per studenti universitari fuori sede, anche all’estero ■ Rette pagate per l’asilo nido (privato o pubblico) ■ Spese per i conservatori sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni EX CONIUGE ■ Assegni periodici versati all’ex-coniuge – sentenza di separazione – codicefiscaledell’exconiuge–bonifici o ricevuteattestanti il versamento. ASSICURAZIONE E PREVIDENZA ■ Contratto di stipula e quietanza di versamento premi per assicurazione vita o infortuni, rischiomorte o invalidità permanente, a tutela di persone con disabilità grave; per assicurazione rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari ad uso abitativo stipulati dal 01/01/2018. ■ Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe). ■ Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi (prosecuzione volontaria, ricongiunzione periodi assicurativi, riscatto anni di laurea, fondo casalinghe). ■ Quietanza di versamento per forme pensionistiche complementari e individuali. ■ Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (colf-badanti, babysitter). SPESE MEDICHE ■ Fatture o ricevute per visite mediche generiche o specialistiche. ■ Medicinali: scontrini “parlanti” della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia) con codice fiscale dell’acquirente, natura e quantità del farmaco (i parafarmaci e gli integratori alimentari NON sono detraibili. ■ Spese per acquisto o affitto di dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE (es. occhiali, lenti a contatto). ■ Spese per cure odontoiatriche. ■ Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa. ■ Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio. ■ Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri. ■ Ricevute per acquisto o affitto protesi sanitarie. ■ Prestazioni rese da un medico generico. 14

■ Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero. ■ Fatture o ricevute fiscali per spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici); certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap, prescrizione del medico curante per acquisto sussidi informatici. ■ Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli), certificazionerelativaal riconoscimentodell’handicap,eventualepatente speciale, eventuale certificazione riconoscimento accompagnamento. ■ Spese per addetti all’assistenza personale, documentazione comprovante il costo per la badante. ALTRO ■Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti politici, Istituti scolastici ecc.). Dalle ricevute di versamento o dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario deve risultare la natura di liberalità del versamento. ■ Erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,di entioistituzionipubbliche,di fondazioni eassociazioni senza scopo di lucro, finalizzate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. ■ Spese per l’acquisto di cani guida. ■ Spese funebri. ■ Spese veterinarie. ■ Spese per abbonamenti annuali, mensili, settimanali a mezzi di trasporto pubblico ■Creditod’imposta acquistoprima casaunder 36 con ISEEnon superiore a 40.000 euro. Attenzione! L’Inps non invia le Cu in modalità cartacea ma il Caaf CGIL le acquisisce telematicamente previa autorizzazione in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi. 15

REDDITI REDDITI Dal 2014 possono presentare il Mod. 730 anche quei contribuenti che non hanno il sostituto d’imposta e che fino al 10 giugno 2013 erano obbligati ad utilizzare il Mod. Unico. COSA OCCORRE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2023 - ANNO D’IMPOSTA 2022 Vedere la sezione 730 per gli altri documenti e dati necessari per presentare il mod. REDDITI 2023 con le seguenti integrazioni: ■ Certificazioni dei dividendi azionari relativi all’anno 2022. ■ Ricevute di versamento in acconto per IRPEF / Cedolare secca Mod. F24 e relativa dichiarazione dei redditi. ■ Documentazione attestante attività finanziarie possedute all’estero. ■ Documentazione attestante attività finanziarie e/o immobili posseduti all’estero ■ Redditi da assoggettare a tassazione separata erogati da soggetti che non fungono da sostituto d’imposta (v. datori di lavoro privati di colf, badanti, ecc.) Sono tenuti a presentare il mod. REDDITI (eventualmente in aggiunta al Mod. 730) tutti i residenti in Italia, anche se di altra nazionalità, che possiedono immobili o attività finanziarie in uno Stato estero per compilare il quadro RW: • ai fini del monitoraggio dei patrimoni posseduti all’estero • per sottoporre tali investimenti alle imposte IVIE (per gli immobili) e/o IVAFE (per le attività finanziarie) CHI DEVE PRESENTARLO Devono utilizzare il modello REDDITI i contribuenti: ■ fiscalmente residenti all’estero che devono dichiarare redditi posseduti in Italia; ■ pensionati, residenti all’estero, che trasferiscono la residenza in uno dei comuni del mezzogiorno; ■ docenti titolari di cattedra che optano per la tassazione sostitutiva sui compensi da lezioni private e ripetizioni; ■ collaboratori domestici e badanti se hanno percepito nel 2022 il TFR; ■ titolari di partita IVA (forfetari e non) o soci di una società di persone; 16

Redditi ■ coloro che hanno già presentato il modello 730, ma sono tenuti a presentare anche il modello REDDITI in alcuni casi particolari (ad esempio: se hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, il TFR erogato a colf/badanti o giardinieri ecc.). Il Modello REDDITI PF deve essere presentato entro il 30 novembre, se la presentazione viene effettuata per via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa tramite il CAAF. Non può essere presentato in forma congiunta. Se presentato tramite CAAF, quest’ultimo non è soggetto all’obbligo del visto di conformità, salvo nei seguenti casi: ■ in presenza di crediti di importo superiore a 5.000 euro che il contribuente intende compensare con debiti di natura diversa (esempio un credito Irpef e un debito cedolare secca); ■ in caso di spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 per le quali spetta la detrazione 110% (Superbonus). 17

INTEGRATIVE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DICHIARAZIONI Il CAAF assiste e consiglia i contribuenti anche dopo le scadenze previste per la presentazione della dichiarazione dei redditi, assolvendo a tutte quelle incombenze e criticità in ambito fiscale che si presentano nel corso dell’anno. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, DICHIARAZIONI OMESSE, ISTANZE DI RIMBORSO A seguito di presentazione di una dichiarazione dei redditi è possibile presentare una successiva dichiarazione utilizzando: ■ Il 730 Integrativo o il Modello Redditi in tutti i casi in cui dalla nuova dichiarazione scaturisce un credito, ad esempio per far valere oneri detraibili/ deducibili non indicati nella prima dichiarazione; ■ Il Modello Redditi se la nuova dichiarazione determina un debito d’imposta, ad esempio se è stato omesso un reddito o in caso di detrazioni/deduzioni non spettanti. Vi sono alcuni casi in cui per il contribuente può essere più conveniente presentare un’istanza di rimborso per chiedere la restituzione di imposte dirette che ha versato in più o che gli sono state erroneamente trattenute dal sostituto d’impostaoppureal finedi recuperare leeccedenze di credito non utilizzate in compensazione e non riportate nelle successive dichiarazioni dei redditi. Il CAAF può assistere il contribuente proponendo, sulla base della situazione riscontrata, la soluzione migliore per ottenere il rimborso. Se per qualsiasi motivo non è stata presentata la dichiarazione dei redditi entro i termini (30novembre), il contribuente può rimediare presentandola in ritardo entro i 90 giorni successivi alla scadenza, pagando la sanzione ridotta per la tardiva presentazione oltre ad eventuali imposte a debito, interessi e sanzioni ridotte per il tardivo pagamento. 18

COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ, AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE DI PAGAMENTO, CONTENZIOSO I contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o una cartella esattoriale possono avvalersi del servizio di assistenza del CAAF. La comunicazione di irregolarità viene inviata a seguito di attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi quando l’Agenzia delle Entrate ritiene sia dovuta una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione. A seguito della comunicazione il CAAF può valutare se è possibile presentare documenti che comprovino la correttezza dei dati, predisporre un’istanza in autotutela per chiedere l’annullamento totale o parziale della comunicazione. Se viceversa ritiene confermata l’irregolarità può predisporre la delega F24 per effettuare il versamento delle somme dovute, dei relativi interessi e della sanzione ridotta. L’Agenzia delle Entrate svolge anche un’ulteriore attività finalizzata a contrastare l’evasione totale o parziale della base imponibile in relazione alle imposte sul reddito, sull’Iva, ecc... che viene notificata direttamente al contribuente attraverso l’avviso di accertamento. In entrambi i casi il CAAF può assistere il contribuente sia nella preparazione dei documenti da presentare all’Agenzia, sia nella predisposizione dell’istanza di accertamento conadesione al finedi annullare o rettificare o confermare la pretesa tributaria. La cartella di pagamento è l’atto che l’AgenziadelleEntrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (es.: Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.). Il CAAF può assistere il contribuente controllando la documentazione relativa alla dichiarazionedei redditi presentata o ai versamenti effettuati oppure, se ritiene infondato l’addebito, può contestarlo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha richiesto il pagamento chiedendone l’annullamento totale o parziale. Il CAAF può anche assistere il contribuente che si trova in una temporanea ed obiettiva difficoltà economica predisponendo la domanda di rateizzazione delle somme dovute a seguito di cartelle di pagamento. Le somme dovute possono essere rateizzate, a seconda delle situazioni, da 72 a 120 rate di importo costante e in determinati casi è richiesta l’Attestazione ISEE. 19

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (avviso di accertamento, cartella di pagamento) può essere assistito dal CAAF nel procedimento di mediazione/reclamo oppure nel presentare ricorso in Commissione tributaria per chiederne l’annullamento totale o parziale. Il CAAF informa e assiste il contribuente anche nel caso di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione). COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI F24, MODIFICA DEI DATI IL CAAF offre il servizio di compilazione e/o di trasmissione telematica del modello di pagamento F24. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare i debiti d’imposta con i propri crediti è sempre tenuto a trasmettere il modello F24 per il tramite di un CAAF o altro intermediario. Egli potrà utilizzare autonomamente i servizi di internet banking esclusivamente per pagare le imposte con F24 ma senza alcuna compensazione di crediti con debiti. Il contribuente può essere assistito anche in caso di errori o dimenticanze riferite ai pagamenti, al fine di evitare future contestazioni da parte dell’Agenzia, nel caso in cui: ■ abbia autonomamente presentato una delega F24 con dati errati; ■ abbia dimenticato di versare entro la scadenza le imposte a debito. REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE I contratti di locazione di immobili superiori ad una durata di 30 giorni devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate, versando le eventuali imposte di registro ed i bolli occorrenti per l’adempimento. Il CAAFassiste il contribuentechevogliaattivareuncontrattodi locazione di immobili ad uso abitativo, ad uso transitorio, ad uso commerciale come negozi e botteghe oppure fondi rustici. Il contribuente può essere assistito nella stipula del contratto di locazione dal SUNIA. Il CAAF, sia nel caso di prima registrazione che di rinnovo o proroga, può predisporre per conto del contribuente il modello RLI trasmettendolo in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro i termini (30 gg.). Prima di procedere alla registrazione del contratto il contribuente potrà usufruire anche del servizio di consulenza del CAAF che proporrà la tassazione sui redditi da locazione più favorevole e informandolo su tutti gli adempimenti utili per optare per la cedolare secca (21%, 10% per i contratti a canone concordato). DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 20

QUELLI DEL 730 OVUNQUE TU SIA CONTA SU DI NOI Franco 76 anni Pensionato 800.17.11.11

IMU IMU 1° rata (ACCONTO) entro il 16 giugno; 2° rata (SALDO) entro il 16 dicembre. ASSISTENZA COMPILAZIONE MODELLI DI VERSAMENTO IMU Presso gli uffici del CAAF CGIL è istituito un apposito servizio che fornisce assistenza per il calcolo e la compilazione dei moduli di versamento dell’Imposta Municipale sugli Immobili (IMU). L’IMU è dovuta in linea generale sulle abitazioni diverse da quella principale, sulle aree edificabili, sugli immobili diversi dalle abitazioni, sui terreni, secondo quanto deliberato dal Comune. Gli Immobili che pagano l’IMU (case e terreni, questi ultimi per la parte relativa al reddito dominicale), in genere, non sono assoggettati all’IRPEF e alle relative addizionali ad eccezione: ■ degli immobili locati per i quali è dovuta alternativamente anche l’IRPEF o la Cedolare Secca; ■ delle case a disposizione o date in uso gratuito ai familiari ubicate nello stessoComunedell’abitazioneprincipaleper lequali va versata anche l’IRPEF. Non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale (ad eccezione delle abitazioni categoria A/1, A/8, A/9). Per l’abitazione non di lusso (no categoria A/1, A/8, A/9) concessa in uso gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ed utilizzata come abitazione principale, la base imponibile, è ridotta al 50% a condizione che: ■ il concedente possieda eventualmente oltre all’abitazione concessa in comodato solo quella adibita a propria abitazione principale nelmedesimo comune; ■ il concedente in ogni caso risieda e abbia dimora abituale nel comune in cui è ubicata l’abitazione concessa in comodato; ■ il contratto di comodato sia registrato. DOCUMENTI NECESSARI ■ Visure Catastali, atti notarili, dichiarazioni di successione dei terreni e fabbricati in proprietà, usufrutto o possesso di altri diritti reali. ■ Codici fiscali dei proprietari. ■ Eventuale ricevuta relativa alla richiesta di inagibilità presentata presso l’Ufficio Tributi del Comune. 22

DICHIARAZIONE IMU La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivoaquelloincuisièverificatol’eventochehamodificatolecondizioni dell’immobile. Qualora sussista l’obbligo dichiarativo, la dichiarazione IMU deve essere presentata dai soggetti passivi dell’imposta, residenti e non residenti in Italia. CHI DEVE PAGARE L’IMU Trattandosi di un’imposta sugli immobili situati in Italia, sono in generale tenuti al pagamento dell’IMU, anche se non residenti nello Stato, i seguenti soggetti: ■ proprietari di fabbricati, terreni e aree fabbricabili; ■ proprietari della casa coniugale assegnata al coniuge, in assenza di figli, a seguito di sentenza di separazione o divorzio; ■ titolari del diritto di usufrutto su fabbricati, terreni e aree fabbricabili; ■ titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è unminore); ■ titolarideldirittodiabitazionesull’immobileadibitoadabitazioneprincipale (immobili di lusso); ■ titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi; ■ inquilini d’immobili in leasing dalla data d’inizio del contratto fino al termine dello stesso; ■ proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola; ■ proprietari d’immobili situati in Italia, che risiedono all’estero, anche se percepiscono pensione estera e sono iscritti all’AIRE. CONIUGI CON DIVERSA RESIDENZA La sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 ha stabilito che ciascun possessore di immobili ha diritto all’esenzione dall’IMU purché abbia residenza anagrafica e dimora abituale nella casa e a prescindere dalla residenza e dimora del coniuge o del convivente. 23

IMU CHI NON DEVE PAGARE L’IMU Non paga l’IMU chi possiede l’immobile in qualità di: ■ proprietario dell’abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e delle relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria); ■ proprietario di terreni agricoli ubicati in comuni classificati “totalmente montani”; ■ proprietario di terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli; ■ proprietario di fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni per servizio aereo, marittimo, semafori, ponti comunali, ecc.); ■ proprietario della casa coniugale assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di sentenza del giudice; ■ nudo proprietario; ■ locatario/affittuario/comodatario. L’IMU si calcola in base alle aliquote deliberate dai singoli Comuni e deve essere pagata entro: ■ il 16 giugno prima rata in acconto o unica soluzione; ■ il 16 dicembre seconda rata a saldo. VERSAMENTI IMU TARDIVI, INSUFFICIENTI, OMESSI Per l’IMU e la TASI dovute negli anni precedenti: sarà possibile usufruire del “ravvedimento” anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno in cui è stata commessa la violazione, ad esempio in caso di omesso o parziale versamento. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta e non corrisposta a suo tempo, usufruendo della riduzione delle sanzioni. DICHIARAZIONE IMU E TASI ANNI PRECEDENTI La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione che il proprietario di beni immobili deve presentare al Comune in cui si trova il bene per comunicare variazioni che incidono sull’imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata, ad esempio, nei seguenti casi: ■ terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa; ■ immobile che acquista o perde il diritto alla riduzione/esenzione IMU; ■ immobile dichiarato inagibile. 24

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute nel corso dell’anno precedente è il 30 giugno. La Dichiarazione IMU quest’anno potrà essere presentata entro il 31.12.2022 e il CAAF può provvedere a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate. CHI DEVE PAGARE LA TARI Trattandosi di un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è a carico dell’utilizzatore di un fabbricato. Ciascun Comune può deliberare riduzioni della tassa o altre agevolazioni prendendo a riferimento il valore ISEE. Per usufruirne occorre presentare domanda e il cittadino può farlo rivolgendosi anche al CAAF, se convenzionato con l’ente locale. 25

ISEE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) La DSU ISEE è valida dal momento dell’emissione fino al 31 dicembre dello stesso anno. L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento che misura la ricchezza del nucleo familiare per modulare l’accesso a diverse prestazioni sociali e sociosanitarie (in moneta e in servizi) erogate da Enti o Istituzioni pubbliche. Gli elementi del nucleo familiare che vengono valutati ai fini del calcolo ISEE sono tre: ■ il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare; ■ il loro patrimonio (valorizzato al 20%); ■ una scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata in forma di autocertificazione, è il modulo con il quale il cittadino dichiara gli elementi utili per il calcolo dell’ISEE. Le informazioni in esso contenute sono in parte autocertificate dal cittadino e in parte, quali i dati fiscali più importanti e quelli relativi ai trattamenti erogati dall’INPS, acquisite direttamente dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. COME SI OTTIENE L’ISEE Il cittadino presenta al CAAF la DSU contenente i dati da autocertificare ed ottiene la ricevuta di avvenuta presentazione. Il CAAF trasmette in via telematica al sistema informativo dell’ISEE gestito dall’INPS i dati autocertificati contenuti nella DSU. Il sistema informativo ISEE, a seguito della ricezione dei dati autocertificati, provvede all’acquisizione dei dati presenti nelle banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate e completa la DSU. Viene quindi determinato l’indicatore ISEE che è reso disponibile al dichiarante della DSU mediante la consegna dell’attestazione del calcolo. L’attestazione ISEE che viene restituita contiene, per ogni indicatore ISEE richiesto, i seguenti elementi: ■ il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’indicatore; ■ il valore dell’indicatore ISEE; ■ le prestazioni a cui si può accedere utilizzando l’indicatore calcolato; 26

■ le modalità di calcolo dell’indicatore con dettaglio dei dati sintetici; ■ il periodo di validità dell’attestazione ed eventuali omissioni/difformità rilevate. All’ISEE Ordinario o Standard si affiancano ulteriori indicatori ISEE da utilizzare per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare quali: ■ l’ISEE per prestazioni agevolate per minori utilizzato ad esempio per la richiesta dell’Assegno Unico Universale, per la richiesta dell’assegno di maternità da tutte quelle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere i mesi di contribuzione che l’INPS versa per la maternità, per la riduzione della retta asili nido e per altri servizi per l’infanzia ecc.; ■ l’ISEUper prestazioni Universitarie utilizzato ad esempio per la richiesta delle agevolazioni sulle tasse universitarie, mense, borse di studio ecc.; ■ l’ISEE per prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti utilizzato ad esempio per richiedere l’assistenza domiciliare; ■ l’ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali utilizzato ad esempio per la richiesta di particolari prestazioni che prevedono ricoveri presso istituti, residenze sociosanitarie assistenziali RSA, RSSA, residenze protette, o ospitalità alberghiera. L’ISEE corrente (modulo MS) è un aggiornamento dell’ISEE già rilasciato e calcolato in seguito a significative variazioni reddituali o patrimoniali ovvero variazioni della situazione lavorativa o interruzione di trattamenti di almeno un componente del nucleo. PUÒ ESSERE PRESENTATO SE SI VERIFICA: ■ una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quello dell’ISEE calcolato in via ordinaria; alternativamente, una variazione della situazione lavorativa (ad esempio, risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro) ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, indennitari esenti ai fini Irpef intervenuta posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’ISEE calcolato in via ordinaria. In tale casistica l’ISEE Corrente ha validità di sei mesi dalla presentazione della DSU. ■ una variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo superiore al 20% rispetto a quella dell’ISEE calcolato in via ordinaria. Tale variazione può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno e può anche essere cumulata con le variazioni di cui al primo o al secondo punto. In tale casistica l’ISEE Corrente ha validità fino e non oltre il 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU. 27

ISEE In entrambi i casi, se nel corso di tale periodo di validità intervengano variazioni nellasituazioneoccupazionaleenella fruizionedei trattamenti, l’ISEE Corrente deve essere aggiornato entro due mesi dal verificarsi dell’evento, presentando nuovamente il modulo MS. LA VALIDITÀ DELL’ISEE Tutte le attestazioni ISEE rilasciate nel corso dell’anno scadranno il 31 dicembre. DOCUMENTI NECESSARI ■ Documento d’identità del dichiarante in corso di validità. ■ Dati anagrafici e codici fiscali o tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare. ■ Titolo di soggiorno nel caso di cittadini stranieri. ■ Nel caso di portatori di handicap, certificazioni di invalidità o inabilità. ■ Sentenza di separazione o divorzio. ■ Reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare (anche dei minorenni) dichiarato ai fini Irpef e Irap nel 2021 (dichiarazione dei redditi 2022, Modello Cu 2022 e altre certificazioni reddituali 2022). ■ Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva percepiti nel 2021 (es. venditori porta a porta). ■ Redditi esenti da imposta (es. voucher, borse di studio, quota esente compensi attività sportive dilettantistiche, ecc.). ■ Redditi di lavoro dipendente e assimilati prestati all’estero e non tassati in Italia (es. pensione AVS Svizzera). ■ Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge. ■ Dati catastali relativi al patrimonio immobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare (anche dei minorenni), anche detenuto all’estero, al 31/12/2021 (visure catastali, valore aree edificabili, rogiti, atti di successione). ■ Quota di capitale residuo per eventuali mutui contratti per l’acquisto o costruzione dei beni immobili dichiarati al 31/12/2021. ■ Copia del contratto di locazione e relativi estremi di registrazione, ricevute di pagamento del canone. ■ Documentazione per stabilire il patrimonio mobiliare al 31/12/2021, anche detenuto all’estero, intestata a ciascun componente il nucleo familiare (anche minorenni): 28

■ Depositi e c/c bancari e postali, carte prepagate con IBAN (saldo al 31/12/21 e giacenza media annua 2021); ■ Titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito: valore nominale ■ Azioni, o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr): quotazione ■ Contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita: ammontare dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2021 ■ Masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni in gestione a soggetti abilitati di cui al D.lgs 415/96 ■ Per partecipazioni azionarie in società non quotate e/o per imprese individuali: valore del patrimonio netto riferito all’ultimo bilancio approvato. In caso di esonero dalla redazione del bilancio: somma delle rimanenze finali, del costo dei beni ammortizzabili meno gli ammortamenti degli stessi più altri cespiti o beni patrimoniali. CON LA NUOVA ISEE SONO PREVISTE PARTICOLARI DETRAZIONI DAL REDDITO NEL CASO DI: ■ Spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese per il servizio di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, spese mediche e di assistenza specifica indicate nella dichiarazione dei redditi (presentata nel 2022). ■ Assegni effettivamente corrisposti per il mantenimento del coniuge e/o dei figli (anno 2021). ■ Per tutti coloro che risiedono in locazione: copia del contratto di locazione vigente e relativi estremi di registrazione, ricevute di pagamento del canone. Ti guidiamo Noi 29

SUCCESSIONI SUCCESSIONI La dichiarazione di successione è una comunicazione obbligatoria da presentare all’Agenzia delle Entrate affinché gli eredi possano subentrare nella disponibilità dei beni mobili e/o immobili posseduti dal defunto. IL NOSTRO SERVIZIO OFFRE: ■ Consulenza generale in materia di successione e diritti ereditari. ■ Stesura e presentazione della dichiarazione di successione. ■ Stesura e presentazione della voltura catastale. ■ Stesura e presentazione del ricongiungimento d’usufrutto (consolidamento della piena proprietà del soggetto/i nudo proprietario). C’è sempre obbligo di dichiarazione quando l’eredità include beni immobili o diritti reali immobiliari (nuda proprietà). Non c’è obbligo quando gli eredi sono coniuge e parenti in linea retta e l’attivo ereditario non include beni immobili oppure include solo beni mobiliari inferiori ad € 100.000,00. SONO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali. È sufficiente che la dichiarazione sia sottoscritta da uno solo dei soggetti obbligati. Quando nell’eredità sono compresi beni immobili gli eredi sono sempre tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, attualmente del 2% e dell’1%, del valore catastale rivalutato secondo appositi coefficienti. È prevista una cifra fissa ridotta qualora uno o più eredi possano godere di benefici prima casa. L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE invece è un tributo commisurato al grado di parentela degli eredi rispetto al defunto, viene notificata dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della dichiarazione e va pagata entro i 60 giorni successivi alla notifica. È calcolata in percentuale e tiene conto di franchigie per il coniuge e gli eredi in linea retta o in linea collaterale fino al quarto grado. Infine, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione presso l’Agenzia delle Entrate è necessario volturare alla competente Agenzia del Territorio (Catasto Fabbricati e/o terreni) gli immobili indicati nella successione. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE VA PRESENTATA ENTRO 12 MESI DAL DECESSO. 30

COME FUNZIONA IL NOSTRO SERVIZIO RACCONTACI IL TUO CASO I nostri professionisti capiscono insieme a te il quadro completo della situazione. RACCOLTA DOCUMENTAZIONE Ti indichiamo tutti i documenti utili alla creazione della pratica di successione. REDAZIONE DICHIARAZIONE Procediamo al disbrigo degli atti formali e al calcolo delle eventuali imposte. INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Ti sottoponiamo una copia della successione da visionare e firmare e la invieremo telematicamente all’Agenzia delle Entrate. I VANTAGGI ■ Professionalità ■ Aggiornamenti ■ Garanzia di privacy COSA TI OFFRIAMO ■ Compilazione ■ Calcolo delle imposte ■ Invio Agenzia delle Entrate ■ Voltura Catastale ■ Copia Conforme ■ Sblocco conto corrente Professionalità e Qualità ai prezzi più bassi sul mercato! 31

COLF & BADANTI COLF & BADANTI Lo sportello Colf e Badanti nasce per fornire tutta l’assistenza necessaria per la gestione del lavoro di assistenti familiari ovvero badanti, colf, babysitter, governanti, etc.. QUALI SONO I VANTAGGI DELLA REGOLARIZZAZIONE ■ In caso di assunzione di colf/badanti, il datore di lavoro ha diritto alla deduzione dei contributi INPS versati durante l’anno. ■ Chi assume una badante per assistere un soggetto non autosufficiente e ha un reddito fino a € 40.000, ha diritto, oltre alle deduzioni del punto precedente, a un’ulteriore detrazione fino a € 399. ■ In alcuni territori, è possibile richiedere per l’assistenza ad anziani invalidi e non autosufficienti: 1) l’assegno di cura attraverso gli enti socioassistenziali 2) un contributo economico riconosciuto dalla Regione ed erogato in convenzione con le ASL. I servizi offerti dal CAAF CGIL con tariffe molto vantaggiose, riguardano ogni aspetto della regolarizzazione e dell’amministrazione del rapporto del lavoro, garantendo al datore di lavoro, nel rispetto della norma, correttezza, precisione e professionalità, e al lavoratore domestico tutti i diritti e le tutele riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico. TRAMITE L’ASSISTENZA DI UN PROFESSIONISTA ABILITATO FORNIAMO CONSULENZA PER: ■Procedure relativeall’assunzionee rilasciodellacomunicazioneall’INPS. ■ Stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro domestico. ■ Calcolare i contributi previdenziali e della CASSA Colf. ■ Compilare i modelli PagoPa per il versamento all’INPS. ASSISTIAMO L’UTENTE: ■Nell’elaborazionedei prospetti pagamensili, calcolare la tredicesima ed elaborare la Certificazione dei Compensi (modello CU). ■ Tenere il conteggio di ferie, malattia, maternità, infortunio. ■ Determinare TFR e liquidazione. ■ Ricevere informazioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro. 32

Professionalità e Qualità ai prezzi più bassi sul mercato! I VANTAGGI Il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi previdenziali obbligatori versati all’INPS, per un importo massimo di € 1.549,37 l’anno. A tal fine è tenuto a conservare le ricevute di pagamento bollettini MAV. Il datore di lavoro può detrarre, dall’imposta lorda, il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di € 2.100,00 l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa, purché il suo reddito complessivo non superi € 40.000. RICONOSCIMENTI BONUS IRPEF I titolari di contratto di lavoro domestico hanno diritto al credito mensile, ma non lo percepiscono in busta paga come la generalità dei lavoratori dipendenti dal momento che i datori di lavoro non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. Il trattamento integrativo, fino ad un massimo di € 1.200, viene riconosciuto con la presentazione del modello 730/2022 a titolo di rimborso fiscale. 33

RED RED È la dichiarazione reddituale che i pensionati devono presentare ogni anno all’INPS per il riconoscimento di trattamenti/prestazioni sociali collegate al reddito. DEVE COMPILARE IL RED CHI NEL 2022 ■ Non presenta il mod. 730 ma possiede esclusivamente interessi bancari/postali e/o redditi da capitale. ■ Presenta il mod. 730 o REDDITI e possiede interessi bancari/postali, redditi da capitale, redditi esteri da pensione o lavoro, redditi da Collaborazioni Co.Co/Progetto, di lavoro autonomo e le prestazioni assistenziali esenti. DOCUMENTI NECESSARI ■ Copia del Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria anche per il coniuge e i figli (e dell’eventuale tutore/erede) se richiesto dal RED. ■ Copia della Carta d’Identità in corso di validità del titolare e dell’eventuale Rappresentante Legale o erede. ■ Eventuali Modelli 730/ex Unico redditi 2021, e redditi 2020 se richiesto il sollecito. ■ Modelli CU 2022 per tutti i redditi percepiti nell’anno 2021 e Modelli CU 2021 redditi 2020 se richiesto il sollecito. ■ Certificazioni relative a pensioni estere, redditi esteri, redditi derivanti da lavoro autonomo, assegni di mantenimento percepiti dall’ex coniuge. ■ Arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita). ■ Documentazione relativa a interessi bancari, postali, BOT, CCT o altri titoli. ■ Visure catastali per la prima casa e per gli altri fabbricati o terreni posseduti se non si è presentata la dichiarazione dei redditi. La stessa documentazione deve essere presentata, se l’INPS ne richiede i redditi, per il coniuge e per gli altri familiari. QUANDO SI PRESENTA I pensionati riceveranno una comunicazione che li invita a rivolgersi al CAAF per la compilazione e presentazione del modello RED. Al ricevimento della stessa il pensionato dovrà prendere contatto con il CAAF CGIL. É NECESSARIO COMPILARE LA PRATICA ANCHE SE UNO SOLO DEI SOGGETTI INTERESSATI DEVE PRESENTARE IL RED (DICHIARANTE O CONIUGE O FIGLI) 34

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