Spazio al Lavoro n. 3 del 2015

| 5 spazi o lavoro a l confederazione Proposte di modifica di CGIL, CISL e UIL Art. 1, comma 2: come sopra anticipato, si riferisce ai soggetti deboli a vario titolo presenti nel mercato del lavoro, escludendo altri soggetti percettori di assegni di invalidità o pensioni insufficienti; Art. 2, comma 1: precisare quali ammortizzatori sociali, cioè se in costanza o meno del rapporto di lavoro, perché una lunga collocazione in cigo o cigs può avere effetti non indiffe- renti sui soggetti, soprattutto in presenza di consistenti nuclei famigliari, tenendo conto cosa prevedono i nuovi ammortizzatori: Discol, Ricol… Per quanto riguarda i contenuti del comma 2, bisogna valutare in modo realistico gli esiti delle politi- che attive del lavoro svolte in questi anni nella nostra Regione, per riattualizzare/ rivitalizzare la tipologia degli interventi. Art. 3, commi 1/2: l’importo è significativo, anche tenendo conto della sua estensione in ragione della consistenza dei nuclei famigliari, la riflessione da fare è sulla durata degli interventi che se connessa alla ricollocazione sul mercato del lavoro ci sembra francamente limitata, vista la pesantezza della crisi in corso in Valle d’Aosta, dove i segnali di ripresa sono deboli. Comma 4, verificare la sussistenza di condizioni di forte difficoltà pur in presenza di ammortizzatori sociali. Art. 4, comma 1: punto a) il compimento del 18° anno di età potrebbe generare un fraintendimen- to politico di non lieve entità perché i soggetti giovani sono destinatari di altre possibilità - tirocini formativi, stage, forme miste di lavoro/studio – per cui porre una tale età rischia di frenare tentativi effettivi per un inserimento concreto nel mercato del lavoro; punto c) ragionamento non dissimile per la residenza da al- meno 24 mesi, portandola a 36 mesi forse si possono limitare effetti calamita, non facilmente controllabili; punto e) troppo generica la dizione “offerta di lavoro”, in- serire la dizione congrua, come previsto dalla normativa nazionale, onde evitare situazioni difficilmente sostenibili dal lavoratori in termini di distanza geografica o di emolumenti insufficienti; punto f) (riprendere tue osservazioni 5/6). Art. 5, comma 1: Valutare per la presentazione delle domande la disponibilità dei patronati sin- dacali. Art. 6, comma 2: estendere la durata, anche ricalibrando gli importi, di almeno sei mesi in quanto l’esperienza di questi anni insegna come sia tutt’altro che facile trovare reinseri- mento in un mercato del lavoro così difficoltoso. Art. 7, comma 4: confermiamo quanto detto sopra in merito al concetto di congrua offerta di lavoro. Art. 8, la nostra riflessione riguarda l’insieme di questo articolo da riformulare in quanto creare una struttura ad hoc, per quanto non onerosa, non è opportuna, perché non individuare un gruppo ristretto dentro il “Consiglio delle Politiche per il la- voro” abbinando la presenza di funzionari di entrambi gli assessorati e rappre- sentanze sociali che vaglia le domande pervenute e le sottopone allo specifico gruppo sopra individuato; la valenza di tale scelta è data dall’aver già una fase di monitoraggio tra i vari soggetti istituzionali e non. Art. 10, la sperimentalità del provvedimento è necessaria per molti motivi: a) individuare la platea in effettivo stato di bisogno che per noi non è da limitare a chi cerca la- voro ma da estendere ai soggetti comunque deboli e bisognosi di sostegno anche permanente; b) gli effetti sociali e l’efficacia economica dell’intervento; c) poter valutare eventuali nuove misure emanate a livello nazionale, come ad esempio la social card che dovrebbe avere un significativo rilancio. Proposta di legge regionale n. 42 Art. 1, comma 2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di rafforzare le politiche finalizzate al soste- gno economico e all’inclusione sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro, quali gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati. Art. 2, comma 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) reddito minimo garantito, un meccanismo di protezione sociale di ultima istanza, at- tivato una volta esauriti tutti gli altri ammortizzatori sociali previsti o accertata la loro inapplicabilità, che si sostanzia in un intervento economico limitato nel tempo e condizio- nato alla disponibilità di accettare un’offerta di lavoro o di partecipare a programmi di formazione specificatamente finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro; b) centri per l’impiego, le strutture del Dipartimento politiche del lavoro e della formazio- ne, presenti ad Aosta, Morgex e Verrès, rivolte alle persone in cerca d’occupazione, agli occupati, ai datori di lavoro e agli enti locali, che offrono servizi finalizzati a certificare lo stato occupazionale, a promuovere l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, a migliorare la trasparenza e l’efficienza del mercato del lavoro locale e ad elevare l’oc- cupabilità dei lavoratori. Art. 3, commi 1-2. 1. Il reddito minimo garantito consiste nell’erogazione di un beneficio individuale mone- tario temporaneo pari a 7.200 euro netti l’anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno. 2. L’importo mensile del reddito minimo garantito è maggiorato secondo i coefficienti di cui all’allegato A, in relazione alla composizione del nucleo familiare del beneficiario. Art. 4, comma 1. Possono beneficiare del reddito minimo garantito coloro che, al momento della presenta- zione della relativa istanza, siano in possesso dei seguenti requisiti: punto a) aver compiuto 18 anni di età; punto c) essere residenti sul territorio regionale da almeno 24 mesi; punto e) aver sottoscritto l’adesione alle condizioni, concordate con il centro per l’im- piego territorialmente competente, di accettare un’offerta di lavoro o di partecipare a programmi di formazione specificatamente finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro; punto f) presentare un’attestazione ISEE corrente del nucleo familiare in corso di validità inferiore a 12.000 euro; Art. 5 comma 1. La domanda di accesso al reddito minimo garantito va presentata presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali. Art. 6 comma 2. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente alla struttura regionale competen- te, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 3, ogni variazione della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell’erogazione del reddito minimo garantito. In conse- guenza di tali variazioni, la struttura competente opera le conseguenti variazioni nell’e- rogazione. Art. 7 comma 4. La decadenza opera, altresì, nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego, o di partecipazione a programmi di formazione specificatamente finalizzati al reinserimen- to nel mercato del lavoro, offerta dal centro per l’impiego territorialmente competente. Art. 8. 1. Presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali è istituito il Comitato tecnico di coordinamento per il reddito minimo garantito, di seguito denomi- nato Comitato. 2.Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) esprime parere in merito all’ammissibilità delle domande di accesso al reddito minimo garantito nei casi in cui emergano aspetti critici nella fase di istruttoria effettuata dalla struttura competente; b) effettua il monitoraggio sull’applicazione del reddito minimo garantito, anche sulla base di specifici quesiti posti ai servizi sociali, agli istituti di patronato, allo Sportello unico per le imprese e i cittadini di Aosta e allo Sportello sociale dei Piani di zona. 3. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica per la durata di vigenza della presente legge ed è composto da: a) due rappresentanti della struttura regionale competente in materia di politiche so- ciali; b)un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche per Art. 10. Gli interventi regionali per l’accesso al reddito minimo garantito di cui alla presente legge sono promossi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017. 2. Durante il periodo di sperimentazione, il Comitato è incaricato di monitorare i risultati della stessa, pre- sentando alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull’attuazione della presente legge.

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