Spazio al Lavoro n. 3 del 2015

| 14 spazi o lavoro a l spazio INCA spazi o lav r a l Novità su maternità e congedi parentali Elevazione dei limiti temporali per la fruizione I l Decreto Legislativo n. 80 del 15.6.2015, in vigore dal 25.6.2015, presenta alcune so- stanziali innovazioni rispetto al Dlgs 151/2001, Testo Unico per la tutela della maternità e pater- nità . Innanzitutto il Decreto ha carattere “sperimentale” unica- mente per il 2015 e per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. Congedo di maternità per parto prematuro (tra il 180° e il 265° giorno di gestazione) per le la- voratrici dipendenti . L’art.16 del T.U., prevedeva nel caso di parto anticipato che i giorni non usufruiti prima del parto potessero essere aggiunti al periodo dopo il parto, ai tre (so- litamente) mesi previsti, per un totale di cinque mesi e un giorno. Con il nuovo decreto, art.2 com- ma 1, lettera a), i giorni non uti- lizzati prima del parto, se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, vanno aggiun- ti al periodo di maternità dopo il parto stesso, anche superando il limite complessivo di cinque mesi ( e un giorno). Congedo di paternità. Il Decreto estende la possibilità di usufruire del congedo obbliga- torio post-parto nei casi previsti dall’art.28 del T.U., cioè di morte, grave malattia della madre, ab- bandono e affidamento esclusivo al padre “anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma”. Congedo parentale. Il precedente limite temporale di otto anni (art.32 T.U) viene elevato a dodici anni. Inoltre, i sei mesi re- tribuiti al 30%, nel T.U. (art.34) fino ai tre anni di età del figlio/a, ora vengono retribuiti fino ai 6 anni. Handicap e congedo parentale viene esteso il prolungamento del congedo parentale per handicap ai sensi della L. 104/82 fino al do- dicesimo anno di età del figlio/a invece che l’ottavo. Lavoro notturno. All’art.11 del Decreto, si prevede per la madre adottiva di un mino- re entro il terzo anno dall’ingres- so in famiglia o comunque non oltre il dodicesimo anno di età, o in alternativa il lavoratore padre alle stesse condizioni, di non es- sere obbligati a prestare lavoro notturno. Le nostre sedi dell’Inca sono a di- sposizione per fornire utili e ancor più dettagliate informazioni. $ Bonus Bebè – Operative le Disposizioni del Provvedimento 80 o 160 euro mensili a seconda dei parametri Isee Naspi – Le novità in materia di disoccupazione Introdotta la nuova indennità che sostituirà l’Aspi S ono finalmente operative le di- sposizioni del provvedimento nato come sostegno alle famiglie, 80 euro mensili o 160, a seconda dei parametri Isee, fino a tre anni del bambino. C on il secondo decreto attuativo dell’art. 1, comma 2 della leg- ge 183/2014, è stata introdotta la nuova indennità di disoccupazio- ne, che sostituirà l’Aspi e la mini aspi: è denominata Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impie- go) ed è destinata a tutti i lavo- ratori dipendenti, fatta eccezione di quelli impiegati nella pubblica amministrazione e dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato. La Naspi potrà essere richiesta con riferimento agli eventi di di- soccupazione verificatisi a partire dal 1° maggio 2015. I requisiti che i lavoratori dipen- A chi spetta l’assegno L’assegno è riconosciuto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, resi- denti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economi- ca corrispondente ad un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), non superiore a 25.000 euro annui al momento della presentazione del- la domanda e per tutta la durata dell’assegno. Misura e durata dell’assegno L’assegno è fissato in un importo di: • 1.920 euro annui, pari a 160 euro mensili, se il nucleo fami- denti devono possedere congiun- tamente sono: • trovarsi in stato di disoccupa- zione; • avere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione; • avere almeno 30 giorni di la- voro effettivo negli ultimi 12 mesi precedenti lo stato di di- soccupazione. La Naspi verrà corrisposta, con cadenza mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli liare di appartenenza del geni- tore ha un Isee non superiore a 7.000 euro. • 960 euro annui pari a 80 euro mensili se il nucleo familiare di appartenenza del genitore ha un Isee superiore a 7.000 e fino a 25.000 euro. Viene corrisposto dall’Inps, su do- manda del genitore, con cadenza mensile ed è concesso dal giorno della nascita o di ingresso nel nu- cleo familiare a seguito dell’ado- zione e fino al compimento del terzo anno di età o fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo fa- miliare. Come ottenere l’assegno La domanda per l’assegno deve essere presentata all’Inps in via telematica da un genitore convi- vente con il figlio. La domanda può essere presen- ultimi 4 anni. In ogni caso i perio- di contributivi che già hanno dato luogo ad erogazione delle presta- zioni di disoccupazione, non sa- ranno presi in considerazione ai fini del calcolo della durata. L’importo della prestazione sarà del 75% della retribuzione mensile media fino a 1195 euro, più il 25% della differenza tra 1195 e la retri- buzione mensile media se superio- re; in ogni caso non può superare nel 2015 l’importo mensile mas- simo di 1300 euro (rivalutato an- nualmente in base agli indici Istat). L’indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo gior- tata dal giorno della nascita del figlio o dal suo ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione; affinché l’assegno decorra da tale data, la domanda deve essere pre- sentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del Dpcm. Poiché il Dpcm entra in vigore il 25 aprile 2015 (15 giorni dal- la sua pubblicazione), in sede di prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno da tale data e termi- neranno quindi il 24 luglio 2015. Se la domanda viene presentata oltre questi termini, l’assegno ini- zia a decorre dal mese di presen- tazione della domanda. Potete rivolgervi presso le nostre sedi Inca Cgil per ottenere mag- giori informazioni, assistenza nel- la compilazione e nell’invio della domanda online. $ no del quarto mese di fruizione (ri- duzione progressiva). La doman- da deve essere inoltrata all’Inps telematicamente, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e spetta dal giorno succes- sivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successi- vo alla cessazione del rapporto di lavoro, possibilmente successiva- mente all’iscrizione presso il Cen- tro per l’Impiego competente. Rivolgetevi alle sedi Cgil presen- ti sul territorio per informazioni, consulenza e inoltro della do- manda. $

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