Lavoro e diritti in Valle d'Aosta

elettivo di 25 membri; con un Presidente nominato dal Consiglio della Valle che concentra in sé anche le funzioni e i poteri del Prefetto; con il diritto di avere almeno un rappresentante nell’Assemblea Costituente. Alla Valle d’Aosta vengono attribuite tutte le competenze che le leggi vigenti assegnavano alla Provincia ed inoltre in numerose altre materie. Sul piano linguistico viene stabilito che “ nella Valle d’Aosta è consentito il libero uso della lingua francese” e che “ gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccettuate le sentenze dell’autorità giudiziaria”. Nelle scuole di ogni ordine e grado è previsto di dedicare all’insegnamento della lingua francese un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L’insegnamento di alcune materie, inoltre, può essere impartito in lingua francese. Sotto l’aspetto finanziario è previsto un riparto (da definire con successiva legge) delle entrate erariali fra lo Stato e la Valle, la possibilità di contributi straordinari dello Stato e la facoltà per la Valle d’Aosta di istituire proprie speciali imposte. I Decreti Luogotenenziali del settembre 1945 hanno alcuni limiti nel delineare l’autonomia della Valle d’Aosta, ma ciononostante rappresentano una svolta di enorme rilevanza nella storia valdostana. Dopo essere stata per un lungo periodo un semplice circondario della Provincia di Torino, la Valle d’Aosta già aveva accolto con entusiasmo la creazione, nel 1927, della Provincia di Aosta ( pur con le anomale caratteristiche territoriali ed i limiti di competenze che avevano caratterizzato tale Provincia), ora la nuova “circoscrizione Valle d’Aosta” viene dotata dai Decreti Luogotenenziali di poteri e prerogative ben superiori a quelli della Provincia, con un Consiglio della Valle democraticamente eletto e tale da delineare significative possibilità di autogoverno, con speciali prerogative linguistiche ed economiche (bilinguismo e zona franca). L’opzione della Regione Autonoma, contenuta nei Decreti Luogotenenziali del settembre 1945, viene confermata dallo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato dall’Assemblea Costituente il 30 gennaio 1948 e promulgato il 26 febbraio. Lo Statuto Speciale viene accolto in Valle d’Aosta con entusiasmo dalla sinistra, incontra la soddisfazione del mondo cattolico, ma riceve critiche da parte dell’Union Valdôtaine che lamenta una formulazione inadeguata dell’autonomia finanziaria e la rinuncia alla titolarità dei diritti sulle acque. L’innovazione istituzionale rappresentata dalle Regioni a Statuto Speciale è, in realtà, notevole e l’intuizione dei sostenitori del regionalismo e dell’autonomismo si rivelerà lungimirante. Tuttavia il principio del regionalismo, per quanto affermato con nettezza dalla Costituzione, farà fatica a trovare coerente applicazione. Soltanto nel 1970 si arriverà all’istituzione delle Regioni a Statuto ordinario e difficile è anche il cammino delle regioni a Statuto Speciale. Il contesto internazionale caratterizzato dalla contrapposizione dei due blocchi e lo scontro esistente in Italia fra comunisti ed anticomunisti condizionano negativamente lo sviluppo del regionalismo e la stessa normativa di attuazione degli Statuti Speciali stenta a decollare. Per la Valle d’Aosta due sono le questioni particolarmente importanti su cui si accende il dibattito: la “zona franca” ed il cosiddetto “riparto fiscale”. La normativa sulla “zona franca” trova, nel 1949, un approdo che doveva essere provvisorio, ma che si rileverà poi del tutto stabile. In attesa dell’attuazione del regime di zona franca, la legge statale dell’agosto 1949 consente infatti l’immissione in consumo in esenzione fiscale, nel territorio della Valle d’Aosta, di quattordici prodotti (fra cui zucchero, caffè, benzina e gasolio) nei limiti di quantitativi annui definiti da apposita tabella. Per il “riparto fiscale” la trattativa fra Regione e Stato è ancor più complessa e lunga. Il termine previsto dallo Statuto per l’approvazione della legge statale in materia di Ordinamento finanziario (due anni dall’elezione del primo Consiglio regionale) non viene rispettato. Nella prima metà degli anni Cinquanta le risorse finanziarie della Regione Autonoma sono quindi costituite da trasferimenti dello Stato sulla base di provvedimenti di carattere temporaneo e provvisorio, in attesa di un assetto organico che tarda a venire. Una situazione che determina precarietà ed incertezza ed alimenta forti polemiche all’interno stesso del Consiglio della Valle. Bisogna attendere la fine del 1955 per avere la prima legge statale che definisce l’Ordinamento finanziario della Regione. Una legge che prevede una quota “fissa” (costituita dai 9/10 di alcuni tributi e dagli 8/10 di alcuni altri) e di una quota “variabile” (calcolata sul gettito di ulteriori imposte non prese in considerazione nell’ambito della quota fissa). Un’impostazione insoddisfacente per la Regione Autonoma, perché la quota variabile determinata annualmente non dà sufficienti garanzie, ma che tuttavia permarrà per oltre quindici anni. Sarà solo alla fine del 1971 che si arriverà ad una revisione di tale “ordinamento finanziario” eliminando il doppio binario tra quota fissa e 80 ]

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