Analisi Bialnci. L'assestamento 2015

Si introduce l’Isee anche per il Bon de Chauffage • (art. 5). Il comma 5 prevede l’eliminazione dell’esclusione dall’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di avvalersi, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di qualunque importo, di forme aggregative, per le acquisizioni di importo inferiore a euro 40.000, al fine di riallineare la disciplina regionale a quella statale che ad oggi (articolo 23ter del decreto-legge 90/2014) prevede la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e forniture di valore inferiore ad euro 40.000 per i soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Il comma 4 dà indicazioni sulla determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti regionali, nei casi di riduzione del numero dei posti dirigenziale, congelando le risorse destinate nell’ammontare risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. • (art. 6). Si modifica la l.r. 43/2009, introducendo, anche per l’erogazione del cosiddetto Bon de Chauffage, il meccanismo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per la determinazione della soglia di accesso al contributo in luogo del criterio del reddito. 21

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