Formazione e informazione Ottobre 2012
7 n. 3 bollettino FILLEA - 22 ottobre 2012 DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E EDILE ASPI I contributi per il periodo nel quale si percepisce la disoccupazione sono figurativi. Per la speciale edile e legge 451 del luglio 1994, articolo 3, comma 3, i contributi sono utili per raggiungimento del diritto alla pensione. I contributi per il periodo nel quale si percepisce l’ASPI sono figurativi. La decadenza della disoccupazione avviene quando: • si sono percepite tutte le giornate indennizzabili; • si perde lo stato di disoccupazione • si avvia una attività autonoma • si ha il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata La decadenza dell’ASPI avviene quando: • si sono percepite tutte le giornate indennizzabili; • si perde lo stato di disoccupazione • si avvia una attività autonoma • si ha il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata Ora andiamo a vedere, le differenze tra la disoccupazione con i requisiti ridotti e la nuova Mini ASPI. DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI MINI ASPI Il diritto al percepimento della prestazione avviene tramite queste regole: • tutti i lavoratori dipendenti • avere almeno 2 anni di assicurazione contributiva; • avere lavorato almeno 78 giornate di calendario nel periodo di riferimento; • al fine del calcolo delle 78 giornate, non vengono attribuite le giornate che derivano da un rapporto di lavoro finito per dimissioni; • il lavoratore che richiede la prestazione non deve essere necessariamente in stato di disoccupazione. Il diritto al percepimento della prestazione avviene tramite queste regole: • almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi; • non servono i 2 anni di di anzianità; • il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione. La richiesta della prestazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ciascun anno. La richiesta della prestazione deve essere fatta entro 63 giorni dalla perdita del lavoro I pagamenti avvengono: • al 35% per i primi 120 giorni; • al 40% per i giorni successivi fino ad un massimo di 180 giorni. I pagamenti avvengono: • l’importo sarà come quello dell’ASPI; • il calcolo sarà sul numero delle settimane lavorate diviso due,(es. ho lavorato 14 settimane, ho l’indennità per 7). La prestazione viene liquidata in una unica soluzione,(solitamente entro aprile dell’anno in cui si fa richiesta). La prestazione viene liquidata al momento dell’accoglimento della domanda Mini APSI e indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’art.2, comma 24 della nuova legge sugli ammortizzatori sociali recita” Le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 3 del dl 86/88, convertito in legge 160/88 (indennità requisiti ridotti) si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni della Mini Aspi liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013”. Questo significa che, per come è scritta la norma, quanti lavorassero nel 2012 e al gennaio 2013 non fossero più nei termini per chiedere la Mini Aspi non potrebbero neanche avere il diritto alla indennità di Disoccupazione Requisiti Ridotti. L’ INPS sta cercando di trovare una soluzione prevedendo una Mini Aspi straordinaria oppure facendo decorrere il termine dei 63 giorni a partire dal gennaio 2013. Tuttavia, allo stato attuale, il problema non è stato risolto.
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