Formazione e informazione Ottobre 2012
6 n. 3 bollettino FILLEA - 22 ottobre 2012 non accenna a diminuire. Nelle tabelle, abbiamo cercato di dare una visione delle differenze che ci saranno tra la disoccupazione per i lavoratori dell’edilizia e le nuove norme. Ovviamente, come più volte detto, i lavoratori e le lavoratrici del settore saranno penalizzati sopratutto per coloro che arrivano alla condizione di disoccupazione tramite una crisi aziendale. Di seguito le tabelle, per evidenziare le differenze tra le varie disoccupazioni alle quali possono accedere i lavoratori dell’edilizia e la nuova ASPI: DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E EDILE ASPI Il diritto al percepimento avviene tramite le seguenti regole: • due anni di anzianità contributiva; • negli ultimi due anni dalla data licenziamento ci devono essere 52 settimane(ovvero 1 anno)di lavoro; • la persona licenziata ha tempo massimo 68 giorni per presentare la domanda; • per la disoccupazione Speciale Edile, servono 10 mesi o 43 settimane solo in edilizia (non serve il biennio contributivo); • disoccupazione in base alla legge 451del luglio 1994, articolo 3, comma 3, anzianità aziendale 36 mesi e 24 mesi di effettivo lavoro, presso azienda che ha attuato una procedura di CGIS. Il diritto al percepimento avviene tramite le seguenti regole: • due anni di anzianità contributiva; • negli ultimi due anni dalla data licenziamento ci devono essere 52 settimane(ovvero 1 anno)di lavoro; • la persona licenziata ha tempo massimo 63 giorni per presentare la domanda. Il beneficio della domanda vale per un massimo di: • fino a 50 anni di età massimo 8 mesi; • dai 50 anni in poi massimo 12 mesi; • la speciale edile per unmassimo di 90 giorni, superati se il lavoratore possiede il diritto alla disoccupazione ordinaria proseguirà con il trattamento ordinario; • disoccupazione in base alla legge 451 del luglio 1994, articolo 3, comma 3, per un massimo di 18 mesi, i quali possono essere interrotti tramite una rioccupazione a tempo determinato, tale contratto non deve superare il periodo di massima fruizione. La rioccupazione deve essere comunicata entro 5 gg alla sede INPS competente. Il beneficio della domanda varierà con il passare degli anni dal 2013 fino ad entrare a regime nel 2016 seguendo questa modalità: Anno 2013 Fino a 49 anni di età 8 mesi Dai 50 anni di età 12 mesi Anno 2014 Fino a 49 anni di età 8 mesi Dai 50 anni di età ai 54 anni di età 12 mesi Dai 55 anni di età 14 mesi Anno 2015 Fino a 49 anni di età 10 mesi Dai 50 anni di età ai 54 anni di età 12 mesi Dai 55 anni di età 16 mesi Anno 2016 Fino a 54 anni di età 12 mesi Dai 55 anni di età 18 mesi Come avvengono i pagamenti: • per i primi 6 mesi al 60%; • per il settimo e ottavo mese al 50%; • per i rimanenti al 40%; • per la speciale edile, il massimo dell’importo è di € 545,65; • disoccupazione in base alla legge 451del 1994, articolo 3, comma 3, sarà il 100% della CGIS per i primi 12 mesi, 80% per il restante periodo. Come avvengono i pagamenti: • il 70% della media retributiva fino ad un massimo mensile di 1119,32 €; • dopo 6 mesi l’ASPI diminuirà del 15% • dopo 1 anno avrà una ulteriore riduzione del 15%
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